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S T A T U T O

Libera Associazione Giovanile“Una Voce in Più”

TITOLO I°

Adeguamento alla legge 460 del4/12/97

Nella Assemblea dei Soci, verbale n. 150 del 24/6/98, si è provveduto all’approvazione delle modifiche previste dalla legge 460 del 4/12/97 allo Statuto dell’Associazione, risultante come Allegato “A” dell’Atto Costitutivo di Associazione del 14/1/94, registrato al n. 18.570 di repertorio e al n. 4.379 di raccolta, in data 26/1/94 al n. 28, S./1,presso lo Studio Notarile del Dr. Giovanna Di Chiara, con sede in Castrovillari (CS) alla Via Roma n. 77.

TITOLO II°

Denominazione, Sede Sociale

Art. 1

L’Associazione è denominata: Libera Associazione Giovanile “Una Voce in Più”.L’Associazione è titolare del codice fiscale n. 94002260787. La Sede Sociale è stabilita in Saracena (CS) alla P.zza Matteotti n. 12.La Sede Sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo di Saracena su decisione dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione.

TITOLO III°

Scopi

Art. 2

L’Associazione è culturale, politica ma rigorosamente apartitica e antifascista, non profit ovvero senza fini di lucro.

L’Associazione si propone i principali seguenti scopi:

  • promuovere una campagna d’informazione e sensibilizzazione della popolazione sugli aspetti storico-artistici, archeologici, ambientali e ecologici del nostro territorio urbano e montano, mettendo a disposizione della collettività il proprio lavoro, interagendo in maniera costante con gli Enti Comunali e Sovracomunali;
  • creare occasioni di crescita, conoscenza, formazione e creatività; promuovere scambi culturali tra realtàe persone diverse organizzando: mostre, manifestazioni, attività teatrali e musicali, giornate ecologiche, convegni e seminari di studio per sensibilizzare e rendere attivi i giovani e per riscoprire aspetti artistici, culturali, storici e sociali del territorio; organizzare, utilizzando le strutture sportive già esistenti, incentivando la partecipazione di giovani e non alla pratica di tutti gli sport: gare, tornei e manifestazioni varie;
  • creare uno spazio fisico, utilizzandolo come centro polifunzionale: centro di informazione, archivio storico, polo di organizzazione di momenti ludico-ricreativi di qualità, di iniziative di carattere culturale e sociale.

TITOLO IV°

Soci

Art. 3

L’Associazione si compone di: soci fondatori, soci sostenitori e soci ordinari.

Art. 4

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo e assumendo l’onere finanziario.

Art. 5

Sono soci sostenitori ed ordinari tutti coloro che verseranno le quote sociali ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente Statuto.

Art. 6

La qualifica di socio sostenitore e ordinario si perde:

  • per dimissioni motivate da comunicare per iscritto al Presidente;
  • per radiazione, se l’Assemblea dei Sociindividuanell’Associazione persone che abbiano compiuto azioni in contrasto con lo spirito e la lettera dello Statuto. La decisione dell’Assemblea dei Sociè inappellabile.

Art. 7

I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle attività dell’Associazione. L’effettività del rapporto associativo viene disciplinata e garantita in modo uniforme, come anche le modalità associative, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, dando al socio stesso il diritto al voto per quanto riguardatutte le decisioni relative alla vita dell’Associazione stessa, con la sola eccezione per l’approvazione e le modifiche allo Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, dove il diritto di voto viene riservato ai socimaggiori d’età.

L’unico obbligo che ogni socio ha nei confronti dell’Associazione è quello di seguire fedelmente e coerentemente la lettera dello Statuto.

TITOLO V°

Organi

Art. 8

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

  • Assemblea dei Soci Fondatori;
  • Assemblea dei Soci;
  • Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI°

Assemblea dei Soci Fondatori

Art. 9

L’Assemblea dei Soci Fondatori è un organismo formato da tutti i soci fondatori garanti dello Statuto. Essa ha il diritto e il dovere di segnalare all’Assemblea dei Soci il mancato rispetto della lettera dello Statuto da parte di singoli soci o del Consiglio Direttivo stesso, rinviando alla stessa Assemblea dei Soci il compito di provvedere in merito.

TITOLO VII°

Assemblea dei Soci

Art. 10

L’Assemblea dei Soci è formata da tutti i soci tesserati all’Associazione. Ciascunsocio ha diritto al voto se risulta regolarmente tesserato. E’ dunque contemplata l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell’Assemblea dei Soci e dunque di tutti gli associati.

Art. 11

L’Assemblea dei Soci è convocata con avviso pubblico esposto nella bacheca sociale sita in Via C. Pisacane in Saracena.Le deliberazioni assembleari, i bilanci ed i rendiconti e le comunicazioni interne vengono esposte nella bacheca all’interno della sede sociale.

Art. 12

L’Assemblea dei Soci ha le seguenti attribuzioni:

  • deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • approvare annualmente il bilancio di previsione;
  • approvare annualmenteil rendiconto economico e finanziario;
  • eleggere il Consiglio Direttivo.
Art. 13

Le decisioni dell’Assemblea dei Soci sono iscritte sul registro dei verbali, controfirmate dal Presidente e dal Segretario, che conserverà i registri presso la Sede Sociale per la visione da parte dei soci.

Art. 14

L’Assemblea dei Soci delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

 

TITOLO VIII°

Consiglio Direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci, da sette a quindici e viene rinnovato ogni 2 (due) anni.

Ogni componente dell’Assemblea dei Soci può essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto dalle seguenti figure:

  • un Presidente;
  • un Vice-Presidente;
  • un Segretario;
  • un Tesoriere;
  • un Responsabile del Tesseramento;
  • due o più (in numero pari e massimo di dieci) Consiglieri.
Art. 17

Il Consiglio Direttivo ha la funzione di coordinamento e di rappresentanza dell’attività dell’Associazione. Ogni proposta assunta in seno al Consiglio Direttivo deve essere sottoposta al vaglio ed all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 18

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio; presiede l’Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza o impedimenti le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 19

Il Segretario ha l’incarico di redigere i verbali delle sedute assembleari, i quali verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, raccolti nei registri dei verbali che saranno conservati nella Sede Sociale per la visione da parte di tutti i soci.

Art. 20

Il Tesoriere s’incarica delle esazioni dell’entrata e dell’uscita e della tenuta dei libri contabili, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. I libri contabili saranno conservati nella sede sociale per la visione da parte di tutti i soci. Lo stesso Tesoriereprovvede alla conservazione del patrimonio sociale ed alle spese.

Egli ha l’obbligo di redigere annualmente un bilancio di previsione edun rendiconto economico e finanziario ed, inoltre, di gestire eventuali conti correnti accesi presso Istituti Bancari. Pertanto è a lui riservata, come anche al Presidente, la facoltà di firmare e staccare assegni bancari.

Art. 21

Il Responsabile del Tesseramento ha il compito di provvedere alla cura dei Libri-Soci, collaborando con il Tesoriere all’esazione delle quote sociali. I Libri-Soci saranno conservati nella Sede Sociale per la visione da parte di tutti i soci.

 
Art. 22

Tutte le cariche sono onorifiche.

TITOLO IX°

Patrimonio Sociale

Art. 23

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote sociali (tesseramento);
  • contributi volontari;
  • elargizioni di terzi;
  • finanziamenti di Enti Pubblici;
  • utili o avanzi di gestione.
Art. 24

Il Patrimonio Sociale è costituito da denaro, beni mobili ed immobili e da ogni altra attività presente e futura che, a qualsiasi titolo, possa pervenire all’Associazione. Quest’ultima può accettare sovvenzioni e contributi da qualsiasi ente pubblico o privato; può usufruire di tutti i benefici previsti da leggi e disposizioni europee, statali, regionali, provinciali e comunali, riguardanti le associazioni non profit, cioè senza fini di lucro, sempre che siano destinati al raggiungimento delle sue finalità.

Art. 25

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO X°

Tesseramento

Art. 26

L’anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 27

Il tesseramento è aperto a tutte le persone di qualsiasi età, sesso, razza, religione e residenza.

Art. 28

I soci si distinguono in soci ordinari e soci sostenitori. I soci fondatori possono essere o soci ordinari o soci sostenitori in base alla quota che verseranno. Le tessere sono annuali ed avranno valenza temporale e non solare.

Art. 29

Sono soci ordinari coloro che si tesserano versando la quota d’iscrizione in uno dei seguenti modi:

a) tessera “giovanissimo”£ 10.000 (diecimila)

per persone con età non superiore a 17 anni

b) tessera “junior” £ 15.000 (quindicimila)

per persone con età compresa tra i 17 ed i 21 anni

c) tessera “senior”£ 25.000 (venticinquemila)

per persone con età superiore a 21 anni.

Art. 30

Sono soci sostenitori coloro che si tesserano versando una quota di iscrizione uguale o superiore£ 30.000 (trentamila).

Art. 31

Le tessere possono essere emesse dal Responsabile del Tesseramento, lasciando però il compito della registrazione dell’entrata al Tesoriere. Ogni tessera dovrà essere firmata dal socio e dal Presidente dell’Associazione.

Art. 32

L’Assemblea dei Soci può modificare le quote sociali.

 

Art. 33

E’ contemplata l’intrasmissibilità delle quote o contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed è altresìcontemplata la non rivalutabilità della stessa.

TITOLO XI°

Disposizioni finali

Art. 34

In caso di scioglimento per qualunque causadell’Associazione, il Patrimonio Sociale della stessa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 35

L’Assemblea dei Soci potrà approvare mediante votazioneeventuali modifiche e/o ampliamenti dello Statuto ad esclusione dell’ art. 1, comma 1, art. 2 e art. 4.

Art. 36

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge.